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OPI Ragusa > Profilo Professionale – Assistenti Sanitari

Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 69 - Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72

Articolo l

1. E’ individuata la figura professionale dell’Assistente sanitario con il seguente profilo: l’Assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L’attività dell’Assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L’Assistente sanitario:

a) Identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;

b) Progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

c) Collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;

d) Concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;

e) Interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

f) Attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;

g) Sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;

h) Relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;

i) Opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

j) Collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;

k) Partecipa alle iniziative ‘di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

l) Concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

m) Partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

n) Svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;

o) Svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

p) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

4. L’Assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L’Assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Articolo 2

1. Diploma universitario dell’Assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.