PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE PEDIATRICO
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'infermiere pediatrico
Decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della Sanita'
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Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
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Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al
Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
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Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
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Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico;
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Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del
15 maggio 1996;
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Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del
19 dicembre 1996;
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Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento
e'
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
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E' individuata la
figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente
profilo: l'infermiere pediatrico e' l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale, e responsabile dell'assistenza
infermieristica pediatrica.
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L'assistenza
infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza
dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e l'educazione sanitaria.
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L'infermiere
pediatrico:
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partecipa
all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica
del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;
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identifica i
bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i
relativi obiettivi;
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pianifica,
conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico
pediatrico;
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partecipa:
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ad interventi di natura
sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della
comunita';
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alla cura degli individui
sani in eta' evolutiva nel quadro di programmi di
promozione della salute e prevenzione delle malattie e
degli incidenti;
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all'assistenza
ambulatoriale, domiciliare, e ospedaliera dei soggetti
in eta' inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e
croniche;
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alla cura di individui in
eta' adolescenziale nel quadro dei programmi di
prevenzione e supporto sanitario;
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garantisce la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
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agisce sia individualmente sia
in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
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si avvale, ove necessario,
dell'opera del personale di supporto per l'espletamento
delle funzioni;
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L'infermiere pediatrico contribuisce alla
formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
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L'infermiere pediatrico svolge la sua
attivita' professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Articolo 2
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Il diploma
universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
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