PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell'infermiere.
Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della Sanita'
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Visto l'articolo 6, comma 33, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria", a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo modificato dal D.lgs 7 dicembre 1993,
n. 517;
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Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della Sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
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Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
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Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
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Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
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Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso nella seduta del 22
aprile 1994;
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Ritenuto che, in considerazione della priorita' attribuita da piano sanitario
nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere
espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica
anziche' quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere,
la cui casistica assume minor rilievo;
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Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4
luglio 1994;
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Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento
e'
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998,
n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
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E' individuata la figura professionale
dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere e' l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale e' responsabile dell'assistenza
generale infermieristica.
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L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le eta' e l'educazione sanitaria
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L'infermiere:
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partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettivita';
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identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettivita' e formula i relativi obbiettivi;
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pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
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garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
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agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
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per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto;
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svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
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L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e
concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e alla ricerca.
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La formazione infermieristica post - base per la pratica specialistica
e'
intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacita' che permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
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sanita' pubblica: infermiere di sanita' pubblica
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pediatria: infermiere pediatrico;
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salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
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geriatria: infermiere geriatrico
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area critica: infermiere di area critica.
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In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio Sanitario Nazionale,
potranno essere individuate, con decreto del Ministero della Sanita', ulteriori
aree richiedenti una formazione complementare specifica:
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Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della Sanita'
e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che
costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle
diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura
preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive
necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
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Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6,
comma3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione, previa iscrizione all'Albo professionale.
Articolo 3
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Con decreto del Ministro della Sanita' di concerto con il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i
diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono
equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini
dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici
uffici.
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