PROFILO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SANITARIO
Regolamento concernente l'individuazione della figura del relativo
profilo dell'assistente sanitario
Decreto 17 gennaio 1997, n. 69 del Ministro della Sanita'
-
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
-
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro
della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da
formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
-
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
-
Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;
-
Visto il parere del
Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
-
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
-
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento
e' stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
-
E' individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il
seguente profilo: l'assistente sanitario e' l'operatore sanitario che, in
possesso dei diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale, e' addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione
per la salute.
-
L'attività dell'assistente sanitario
e' rivolta alla persona, alla famiglia e
alla collettivita'; individua i bisogni di salute e le priorita' di intervento
preventivo, educativo e di recupero.
-
L'assistente sanitario:
-
identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e
socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed e'
responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano
nell'ambito delle proprie competenze;
-
progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute
in tutte le fasi della vita della persona;
-
collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi
ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;
-
concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e
scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione;
-
interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione
sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
-
attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete
anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul
territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
-
sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie
nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene
dell'ambiente e del rischio infettivo;
-
relaziona e verbalizza alle autorita' competenti e propone soluzioni
operative;
-
opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di
educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
-
collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed
educazione alla salute nelle scuole;
-
partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualita' delle
prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli
di gradimento da parte degli utenti;
-
concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con
particolare riferimento alla salute;
-
partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali
che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare
riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo
individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
-
svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso
di tecniche e strumenti specifici;
-
svolge attivita' didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove
richiesta la sua competenza professionale;
-
agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori
sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto.
-
L'assistente sanitario contribuisce alla formazione dei personale di supporto
e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale.
-
L'assistente sanitario svolge la sua attivita' in strutture pubbliche e
private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Articolo 2
-
Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa
iscrizione al relativo albo professionale.
|