
LO STATUTO C.I.V.E.S.
COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA
(C.I.V.E.S.)
Art.1)
Costituzione e Sede
E' costituita l'Associazione Nazionale Soccorso Infermieri Volontari denominata Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria (CIVES - ONLUS) con sede in Roma, ......
L'Associazione potra articolarsi in Nuclei Provinciali e Coordinamenti Regionali come esplicitato successivamente per i suoi scopi istituzionali. L'Associazione e retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale).
Art.2)
Caratteri dell'Associazione
L'Associazione appartiene a quelle che la legge (legge 11 agosto 1991, n. 266 e decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) definisce ONLUS e si costituisce nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme suddette e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione ha carattere volontario e libero. Essa si costituisce per svolgere attraverso la propria organizzazione, attivita' di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per tini esclusivamente di solidarieta', dai propri aderenti. L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto. L'attivita' di volontariato non sara' in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiano. Al volontario saranno rimborsate, dall'Associazione, esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attivita' si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Poiché la qualita' di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, e' possibile che l'Associazione si avvalga anche dell'opera di lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure perché occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da essa svolte. La struttura dell'Associazione e assolutamente democratica e le cariche sono elettive e gratuite. L'Associazione potra' partecipare, quale socio, ad altre associazioni aventi scopi affini o analoghi, nonché potra' partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.
Art.3)
Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione e illimitata.
Art.4)
Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di sviluppare la cultura della solidarieta' sociale e dell'aiuto volontario in caso di necessita, di calamita naturali od altro. Al centro dell'attivita' dell'Associazione si pongono gli scopi di:
-
Organizzare un sistema di soccorso e di protezione civile in Italia ed all'estero, da sola e/o in collaborazione con le istituzioni e con le altre Associazioni operanti nel settore.
-
Organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato.
-
Organizzare momenti di formazione e di studio tra gli aderenti riguardanti l'area del soccorso e della Protezione Civile, e partecipare alle iniziative di studio formazione e ricerca, organizzate da terzi.
-
Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di Protezione Civile.
A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione, attraverso le proprie strutture, e nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, svolgera' la propria attivita' principalmente nel settore sociale della sanita', dell'igiene, dell'assistenza sociale e della protezione civile.
Art.5)
Requisiti dei soci
Possono essere soci ordinari dell'Associazione solamente i professionisti regolarmente iscritti ai Collegi Provinciali IPASVI. Qualora un socio, per qualsiasi motivo, cessasse di essere iscritto al proprio Collegio IPASVI, decadra' anche dalla posizione di socio dell'Associazione. Con l'iscrizione all'Associazione ogni socio si impegna al rispetto del presente statuto. Potranno, inoltre, essere soci onorari, associazioni italiane ed estere aventi attivita' e scopi non in contrasto con quelli del presente statuto. Potranno, infine, essere soci onorari, enti pubblici e privati, aventi finalita' e scopi sociali ed umanitari o persone fisiche che si siano distinte per la loro attivita' nel settore. I soci potranno chiedere di essere inclusi nell'elenco dei soci operativi, disponibili cioe' ad essere impiegati nelle attivita' di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le proprie specifiche competenze. I criteri di accreditamento dei soci operativi saranno fissati dal Comitato Direttivo Nazionale. Le procedure di accreditamento di ogni singolo socio operativo saranno svolte dai Collegi Provinciali IPASVI.
Art.6)
Organi dell'Associazione
-
Organi dell'associazione sono:
-
l'Assemblea;
-
il Comitato Direttivo Nazionale;
-
il Presidente;
-
il Vice Presidente;
-
il Segretario Generale;
-
il Comitato di Garanzia;
-
il Collegio dei Revisori.
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art.7)
Partecipazione all'Assemblea
L'Associazione nell'Assemblea Nazionale ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria i Referenti di tutti i Nuclei Provinciali. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea puo', inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
-
per decisione del Comitato Direttivo Nazionale;
-
su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei Referenti dei Nuclei provinciali.
Art.8)
Convocazione dell'Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito per lettera indirizzato ai Nuclei Provinciali a cura del Presidente. Alla convocazione deve essere allegato il conto consuntivo dell'anno in corso ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.
Art.9)
Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'assemblea in sede ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Referenti dei Nuclei provinciali, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la meta piu' uno dei Referenti dei Nuclei provinciali stessi. L'assemblea in sede straordinaria e validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Referenti dei Nuclei provinciali. L'Assemblea e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della meta piu' uno dei presenti. In caso di parita' di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni prese in conformita' allo statuto, obbligano tutte le sedi provinciali, anche se assenti, dissidenti o astenute dal voto.
Art.10)
Forma di votazione dell'Assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione puo' essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea puo' inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.
Art.11)
Compiti dell'Assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
-
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo Nazionale;
-
eleggere i membri del Comitato Direttivo Nazionale, ed i membri di propria nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia;
-
fissare, su proposta del Comitato Direttivo Nazionale, le quote e contributi associativi annuali di competenza dell'Associazione Nazionale che verranno versati dal Nucleo Provinciale ove esistente. La quota associativa di competenza del Nucleo Provinciale sara' fissata annualmente dall'Assemblea Provinciale;
-
deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attivita' da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
-
deliberare sulle direttive da impartire alle sedi provinciali;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale e dal Comitato di Garanzia;
in sede straordinaria:
-
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
-
deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale e dal Comitato di Garanzia.
COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
Art.12)
Compiti del Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario Generale. Il Comitato Direttivo Nazionale ha il compito di:
-
deliberare sulle decisioni riguardanti t'attivita' dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalita' e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
-
predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
-
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda t'ordinaria amministrazione;
-
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
-
deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attivita' dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i
soci.
Il Comitato Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci, oppure anche da non soci. Il Comitato Direttivo Nazionale delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta. In caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attivita' che siano in aperto contrasto con il codice deontologico ovvero per manifesta incapacita' gestionale o ancora per gravi scorrettezze gestionali, il Comitato Direttivo Nazionale puo' commissariare un Nucleo Provinciale dell'Associazione, nominando un Referente provvisorio, con il compito di reggere l'ordinaria amministrazione e di convocare, entro sei mesi, un assemblea straordinaria provinciale. In questo caso tutti gli Organi Provinciali si intendono decaduti. Se l'Assemblea provinciale non potra' essere regolarmente insediata entro tale scadenza, il Nucleo Provinciale si intendera' sciolto.
Art.13)
Composizione del Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale e formato da 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria, nell'ambito dei soci ordinari. Il Comitato Direttivo Nazionale dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Comitato Direttivo Nazionale possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o piu' dei suoi membri, purché meno della meta, il Comitato Direttivo Nazionale ha facolta' di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Comitato stesso fino al limite del 40% dei suoi membri. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere convocata l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero Consiglio. Nel caso di dimissioni della totalita' dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Consiglio. Nelle more, gli attuali membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art.14)
Riunioni del Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il presidente Io ritenga necessario o quando Io richiedano 3 componenti. Le riunioni del Comitato devono essere convocate almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di particolare urgenza il Comitato puo' essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni del Comitato sono pubbliche. Soltanto il Comitato, con specifica delibera, ha facolta' di rendere segrete quelle deliberazioni per le quali non sia opportuno e conveniente dare pubblicita'. Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Art.15)
Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilita' generale del buon andamento dell'Associazione secondo le decisioni dell'Assemblea Nazionale e secondo le linee guida che regolano la professione infermieristica in Italia. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, salvo quelli che sono delegati dal presente statuto, al Segretario. Cura i rapporti formali ed istituzionali con gli Organi dello Stato e delle Autonomie Locali. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo Nazionale. Il Presidente puo' delegare, al Vice Presidente e/o ad uno o piu' Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art.16)
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente ha funzioni di "vicario" in assenza del Presidente, e assolve ai medesimi compiti del Presidente. Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Associazione ed e responsabile dell'organizzazione dell'attivita'. Cura, in particolare tutta la articolazione operativa dell'Associazione, i rapporti tecnico/organizzativi con le sedi periferiche, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni dello Stato.
Art.17)
Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente, sono eletti dal Comitato Direttivo Nazionale e durano in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Direttivo Nazionale, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
COMITATO DI GARANZIA
Art.18)
Compiti del Comitato di Garanzia Nazionale
Il Comitato di Garanzia sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme di legge e di statuto e delle linee guida e degli obiettivi professionali dell'infermiere. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Comitato di Garanzia deve esprimere un parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche del presente statuto.
Art.19) Elezione del Comitato di Garanzia
I membri del Comitato di Garanzia saranno in numero di 3 (tre) e sono:
1. Il Presidente Nazionale della Federazione dei Collegi IPASVI con funzione di Presidente;
2. Un rappresentante eletto dal Comitato Centrale della Federazione dei Collegi IPASVI anche non tra i suoi membri;
3. Un socio dell'Associazione eletto dall'Assemblea Nazionale.
Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno oppure quando ne facciano richiesta al Presidente gli altri due dei membri. Il Comitato di Garanzia puo' essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale e potra' parteciparvi con uno o piu' dei suoi membri con funzioni consultive.
REVISORI DEI CONTI
Art.20)
Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi dal Comitato Direttivo Nazionale.
Art.21) Elezione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono in numero di tre e durano in carica tre anni. Il Presidente e, in forza del presente statuto, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, mentre gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
SEGRETARIO
Art.22)
Segretario Generale dell'Associazione
Il Segretario dell'Associazione e nominato dal Comitato Direttivo Nazionale fra i suoi componenti Egli dura in carica quanto dura il Comitato Direttivo Nazionale. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal Vicepresidente Direttore Generale o dal Comitato Direttivo Nazionale dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario avra' cura di tenere l'elenco dei soci ed il registro dei soci operativi come da legge 11/8/91 n. 266 art.4, la contabilita' dell'Associazione, il registro delle entrate e delle uscite, e curera' tutte le pratiche legali e fiscali, per le quali gli puo' venir conferita la rappresentanza legale dell'Associazione.
Art.23)
Uffici di segreteria
Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalita dell'Associazione.
RISORSE ECONOMICHE - FINANZA E PATRIMONIO
Art.24)
Le risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione, possono derivare da:
contributi di Associazioni;
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contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
L'Associazione tiene, a cura degli uffici della segreteria, un registro nel quale vengono annotati periodicamente e cronologicamente tali accadimenti. L'Associazione potra' acquistare beni mobili, anche registrati, beni immobili necessari allo svolgimento della propria attivita', puo' accettare donazioni e, con beneficio di inventano, lasciti testamentari, in deroga agli artt.600 e 786 del Cod. Civ.
Art.25)
Qualunque sia la provenienza delle risorse queste sono destinate al raggiungimento dello scopo solidaristico dell'Associazione, e, pertanto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa, il suo patrimonio sara devoluto ad altre Associazioni aventi scopi affini o analoghi.
BILANCIO
Art.26)
L'esercizio sociale si chiude il 30 di aprile di ogni anno. Il Comitato Direttivo provvede entro il 30 di maggio alla compilazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, le donazioni e/o i lasciti, ricevuti, i rimborsi derivanti da convenzioni, le entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali, nonché i costi e le spese sostenute per svolgere l'attivita' stessa. Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti nell'attivita' dell'Associazione stessa. Le eventuali perdite saranno coperte con le risorse economiche dell'Associazione di cui al precedente art. 24.
ARTICOLAZIONI PROVINCIALI
Art.27)
Possono essere attivate sedi provinciali dell'Associazione. Qualora almeno 20 soci iscritti al Collegio Provinciale IPASVI della zona interessata ne facciano richiesta scritta all'Associazione Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale autorizzera' la convocazione di una prima Assemblea Provinciale che, se regolarmente costituita, deliberera' la costituzione del Nucleo Provinciale dell'Associazione, i Nuclei Provinciali possono organizzarsi in un Coordinamento funzionale Regionale.
Art.28)
La prima Assemblea Provinciale si intende regolarmente costituita qualora siano presenti almeno 20 soci dell'Associazione iscritti al Collegio provinciale IPASVI. Della convocazione della prima Assemblea deve essere data comunicazione a tutti gli iscritti del Collegio IPASVI, anche solo mediante pubblicazione sugli organi di stampa.
Art.29)
Organi del Nucleo Provinciale, che deve sviluppare la sua attivita ai sensi del presente statuto, sono:
ASSEMBLEA PROVINCIALE
Art.30)
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Provinciale sia ordinaria che straordinaria tutti i soci iscritti regolarmente all'Associazione e residenti in
provincia. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea puo, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
-
per decisione del Comitato Provinciale;
-
su richiesta, indirizzata al Referente, da almeno un terzo dei soci.
Art.31)
Convocazione dell'Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni inviato a tutti i soci.
Art.32)
Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'assemblea in sede ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, ed m seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti purché superiore a 7. L'assemblea in sede straordinaria e validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della meta piu' uno dei presenti. In caso di parita' di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni prese in conformita' allo statuto, obbligano tutti i soci provinciali, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art.33)
Forma di votazione dell'Assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione puo' essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea puo' inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.
Art.34)
Compiti dell'Assemblea
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
-
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Provinciale;
-
eleggere i membri del Comitato Provinciale, ed i propri membri dei Revisori dei Conti;
-
deliberare sulle direttive d'ordine generale del Nucleo Provinciale e sull'attivita' da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Provinciale e dal Comitato di Garanzia;
in sede straordinaria:
-
deliberare sullo scioglimento del Nucleo;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto da inoltrare al Comitato Direttivo Nazionale;
-
deliberare sul trasferimento della sede del Nucleo;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Provinciale e dal Comitato di Garanzia;
-
fissare annualmente le quote associative di competenza del Nucleo Provinciale.
COMITATO PROVINCIALE
Art.35)
Compiti del Comitato Provinciale
Il Comitato Provinciale elegge tra i propri membri un Referente, un Vice Referente (eventuale) ed il Segretario Provinciale.
Il Comitato Provinciale ha il compito di:
-
deliberare sulle decisioni riguardanti l'attivita' del Nucleo dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalita' e secondo le direttive dell'assemblea provinciale e degli organismi nazionali assumendo tutte le iniziative del caso;
-
predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo del Nucleo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
-
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
-
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Referente.
Il Comitato Provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci, oppure anche da non soci. Il Comitato Provinciale delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta.
Art.36)
Composizione del Comitato Provinciale
Il Comitato Provinciale e formato da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria, nell'ambito dei soci ordinari, qualora il numero dei soci sia inferiore a 50. Se il numero degli iscritti al nucleo provinciale e superiore a 50, il Comitato Provinciale sara' formato da7 membri. L'integrazione andra' fatta alla assemblea ordinaria successiva al raggiungimento dei Si soci. Il Comitato Provinciale dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Comitato Provinciale possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o piu' dei suoi membri, purché meno della meta, il Comitato Provinciale ha facolta di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Comitato stesso fino al limite del 40% dei suoi membri. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Provinciale, deve essere convocata l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero Consiglio. Nel caso di dimissioni della totalita' dei membri del Consiglio Provinciale, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Consiglio. Nelle more, gli attuali membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art.37)
Riunioni del Comitato Provinciale
Il Comitato si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti. Le riunioni del Comitato Provinciale devono essere convocate almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Referente o, in sua assenza, dal Vice Referente. In caso di particolare urgenza il Comitato puo' essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Referente e dal Segretario. Le decisioni del Comitato sono pubbliche. Soltanto il Comitato, con specifica delibera, ha facolta' di rendere segrete quelle deliberazioni per le quali non sia opportuno e conveniente dare pubblicita'. Alle riunioni del Comitato Provinciale potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.
REFERENTE
Art.38)
Compiti del Referente
Il Referente dirige il Nucleo Provinciale dell'Associazione e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Referente ha la responsabilita' generale del buon andamento del Nucleo provinciale dell'Associazione secondo le decisioni dell'Assemblea Provinciale e degli organismi nazionali e secondo le linee guida che regolano la professione infermieristica in Italia. Al Referente spetta la firma degli atti sociali che impegnano il Nucleo dell'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, salvo quelli che sono delegati dal presente statuto, al Segretario. Cura i rapporti formali ed istituzionali con gli Organi dello Stato e delle Autonomie Locali della zona di competenza nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida ratificate dagli organi centrali dell'Associazione. Ogni atto ufficiale che impegni il Nucleo nei rapporti con terzi deve essere approvato dal Comitato Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente Nazionale. Il Referente sovrintende in particolare all'attuazione delle indicazioni nazionali e delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Provinciale. Il Referente puo' delegare, al Vice Referente e/o ad uno o piu' Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art.39)
Vice Referente
Il Vice Referente, se nominato, ha funzioni di "vicario" in assenza del Referente, e assolve ai medesimi compiti del Referente.
Art.40)
Elezione del Referente e del Vice Referente
Il Referente ed il Vice Referente (eventuale), sono eletti dal Comitato Provinciale e durano in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Provinciale, le funzioni del Referente sono svolte dal Vice Referente (ove eletto) o dal Consigliere anziano.
COMITATO DI GARANZIA
Art.41)
Compiti del Comitato di Garanzia Provinciale
Il Comitato di Garanzia sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme di legge e di statuto e delle linee guida e degli obiettivi professionali dell'infermiere. Cura altresi il rispetto da parte del Nucleo Provinciale delle linee guida nazionali e delle indicazioni operative emanate dagli organismi nazionali. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art.42)
Elezione del Comitato di Garanzia
I membri del Comitato di Garanzia saranno in numero di 3 (tre) e sono:
1. Il Presidente Provinciale del Collegio IPASVI con funzione di Presidente;
2. Un rappresentante eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale del Collegio IPASVI, anche non tra i suoi membri;
3. Un socio dell'Associazione eletto dall'Assemblea Provinciale durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno oppure quando ne facciano richiesta al Presidente gli altri due dei membri. Il Comitato di Garanzia puo' essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Comitato Provinciale e dell'Assemblea Provinciale e potra' parteciparvi con uno o piu' dei suoi membri con funzioni consultive. Il Comitato di Garanzia Provinciale puo', su proposta motivata del Comitato Direttivo provinciale in caso di comportamento indegno o di violazione del codice deontologico, erogare sanzioni ai soci. Dette sanzioni sono: ammonizione formale, sospensione per un anno dall'attivita', radiazione. Avverso a questa sanzione il socio puo' ricorrere al Comitato di Garanzia Nazionale il quale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, adottera' la decisione definitiva ed inappellabile.
REVISORI DEI CONTI
Art.43)
Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione1 amministrativa del Nucleo dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi dal Comitato Provinciale.
Art.44)
Elezioni dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono in numero di Ire e durano in carica tre anni. Il Presidente e, in forza del presente statuto, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI, mentre gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea Provinciale del Nucleo dell'Associazione. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
SEGRETARIO PROVINCIALE
Art.45)
Segretario Provinciale dell'Associazione
Il Segretario del Nucleo dell'Associazione e nominato dal Comitato Provinciale fra i suoi componenti. Egli dura in carica quanto dura il Comitato Provinciale. Il Segretario Provinciale dirige le attivita' di ufficio del Nucleo dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato. Il Segretario avra' cura di tenere l'elenco degli iscritti ed il registro provinciale dei soci operativi, la contabilita' del Nucleo dell'Associazione, il registro delle entrate e delle uscite, e curera' tutte le pratiche legali e fiscali, per le quali gli puo' venir conferita la rappresentanza legale del Nucleo dell'Associazione.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.46)
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'assemblea straordinaria dei soci stabilira' le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passivita', il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'assemblea dei soci e destineranno l'eventuale residuo ad altra o ad altre associazioni aventi scopi affini o analoghi.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.47)
Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure Ira gli aderenti stessi, in dipendenza del presente statuto, sara' deferita al giudizio del Comitato di Garanzia, che, nella fattispecie, assumera' la funzione di Collegio Arbitrale. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notifichera' alla parte interessata, ed al Comitato di Garanzia, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo delle proprie deduzioni e dei quesiti da sottoporre agli arbitri. Nei 20 giorni successivi la controparte notifichera' alla parte attrice ed al Comitato di Garanzia le proprie controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale avra' funzione di amichevole compositore e avra' le piu' ampie facolta' di istruttoria, deliberera' senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.
NORME TRANSITORIE
Art.48)
La prima Assemblea Nazionale e composta dai soci fondatori, in numero non inferiore a 9. Detta Assemblea elegge secondo i criteri de! presente statuto gli organi di gestione nazionale che rimangono in carica fino all'Assemblea Nazionale Ordinaria dell'anno successivo.
Art.49)
Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Cod. Civile e nelle leggi speciali in materia.